LEADER 03419nam0 22003253i 450 001 996659167803316 005 20250528125810.0 010 $a978-88-913-3239-4 100 $a20250526d2023----km y0itay5003 ba 101 0 $aita$agrc 102 $aIT 105 $ay 00 y 200 1 $aArchivio di Babatha$eun'esperienza ai confini dell'Impero romano$eatti e contratti (II secolo d.C.)$fLucia Di Cintio 210 1 $aRoma$aBristol (CT)$cL'Erma di Bretschneider$d2023 215 $a226 p.$d21 cm 225 2 $aFra Oriente e Occidente$v11 300 $aAltra edizione: ISBN 9788891332462 (PDF) 330 $aLa ricerca esamina diversi papiri che recano atti o contratti risalenti, per la maggior parte, al II sec. d.C. L?indagine rappresenta il prosieguo, non solo temporale, ma anche concettuale, di una precedente dedicata agli aspetti processuali emergenti dai papiri Yadin. In quella sede, infatti, era stata ravvisata l?applicazione del processo romano, sia nella forma ordinaria sia in quella extra ordinem, in modo da ipotizzare la presenza di una normativa, sempre più stabile e tendenzialmente uniformante tra oriente e occidente, che avrebbe previsto regole romane opportunamente adattate ai vari contesti. Questo secondo studio lascia emergere l?uso dei modelli negoziali tipici romani anche in queste estreme province ellenizzate. Dall?analisi della documentazione, dunque, si è dedotto che atti a diritto ellenistico o ebraico, tuttavia compatibili con lo stesso ordinamento romano, presentano delle clausole definite, all?interno dell?indagine, di collegamento, poiché svolgono la funzione di convogliare il contenuto dell?atto all?interno di schemi romani, quali la stipulatio o l?obligatio litteris contracta. La loro struttura generica, infatti, poteva adattarsi ai più diversi negotia che, in tal modo, erano tutelati con le azioni relative azioni. Si trattava di un meccanismo semplice che, non di meno, avrebbe consentito l?espandersi del diritto romano anche in questi territori, tanto che la stipulazione nel tempo sarebbe divenuta sinonimo di ?contratto?. Guardando più da vicino a tale complesso fenomeno giuridico, è stato possibile tracciare una linea di sviluppo inerente alla funzione della scrittura. Così, in epoca adrianea, se per la stipulatio essa vale ad probationem, per le obbligazioni cartolari, il documento riveste anche un effetto costitutivo e, in alcuni casi, dispositivo, favorendo la circolazione del credito. La distinzione interna non è sempre agevole, poiché essa si svolge tutta sul piano dell?interpretazione delle clausole e probatorio. Il quadro che si delinea, così, si caratterizza per un sincretismo che coinvolge tutti gli aspetti della vita, religioso, sociale, linguistico, ma che trova il proprio raccordo ultimo nelle norme e nei modelli stabiliti dalla scientia iuris per un verso e dall?imperium principis per un altro. (Fonte: editore) 410 0$12001$aFra Oriente e Occidente$v11 606 0 $aContratti$zSec. 2. d.C.$xDiritto romano$yPapiri [dell'] Archivio di Babatha$2BNCF 676 $a346.3702 700 1$aDI CINTIO,$bLucia$0474312 801 0$aIT$bcba$gREICAT 912 $a996659167803316 951 $aXXII.2.D. 654$b97158 G.$cXXII.2.$d570054 951 $aXXII.2.D. 654 a$b97159 G.$cXXII.2.$d570055 959 $aBK 969 $aGIU 996 $aArchivio di Babatha$93383944 997 $aUNISA