In deroga ai principi generali del disaccoppiamento e della semplificazione del regime di pagamento per gli agricoltori, l’articolo 68 consente agli Stati membri di mantenere parte dei rispettivi massimali nazionali per fornire, in determinati casi chiaramente definiti, un sostegno specifico a talune attività, in particolare attraverso pagamenti accoppiati diretti. Nella presente relazione, la Corte rileva che la Commissione ha scarso controllo sulla giustificazione di tali casi e che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezione. Non sussistono elementi probatori sufficienti per dimostrare che le misure introdotte ai sensi dell’articolo 68 siano necessarie o pertinenti, in termini di effetti vo bisogno delle stesse, efficacia della loro concezione e livelli di aiuto reso disponibile. La Corte ha inoltre evidenziato debolezze nei sistemi amministrativi e di controllo, talvolta anche in presenza di carichi di gestione e di controllo già pesanti. [Ed.] |