massimali nazionali per fornire, in determinati casi chiaramente definiti, un sostegno specifico a talune attività, in particolare attraverso pagamenti accoppiati diretti. Nella presente relazione, la Corte rileva che la Commissione ha scarso controllo sulla giustificazione di tali casi e che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezione. Non sussistono elementi probatori sufficienti per dimostrare che le misure introdotte ai sensi dell’articolo 68 siano necessarie o pertinenti, in termini di effetti vo bisogno delle stesse, efficacia della loro concezione e livelli di aiuto reso disponibile. La Corte ha inoltre evidenziato debolezze nei sistemi amministrativi e di controllo, talvolta anche in presenza di carichi di gestione e di controllo già pesanti. [Ed.] |