Il filo conduttore della ricerca di Maria Cristina Degoli è l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche a fronte di una diffusa destrutturazione del lavoro (nel lessico corrente lavoro non standard), poco o per nulla compatibile con il sistema assicurativo che connota l'attuale sistema previdenziale, con la generalizzazione dal 1° gennaio 2012 del metodo di calcolo contributivo delle pensioni. Il quesito di fondo al quale l'A. intende dare una risposta, in aderenza ai principi costituzionali, è se la tutela pensionistica debba essere mantenuta nell'area della previdenza, con gli opportuni aggiustamenti, ormai improcrastinabili se si vuole garantire l'adeguatezza delle prestazioni, ovvero se è ormai inevitabile la trasmigrazione nell'area dell'assistenza, come da taluni propugnato, sganciandola definitivamente dalla logica assicurativa. La questione, già dibattuta negli anni successivi alla riforma del 2011, è letteralmente esplosa con l'entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 che ha definitivamente messo in crisi l'impianto assicurativo della nostra previdenza, introducendo prestazioni che sovente sopravanzano come importo quelle collegate alla contribuzione versata (sia pure assoggettando il diritto a condizioni non previste per le prestazioni previdenziali). Ciò vale per la NASpI che (prima delle modifiche apportate dalla l. n. 234/2021) nella parte finale di percezione si riduce per via del décalage, andando sotto l'importo del Reddito di cittadinanza, e vale anche per le pensioni contributive, per gli importi più bassi anch'esse attestate sotto l'importo della pensione di |