Il terrorismo di ultima generazione può assumere il volto minaccioso del foreign fighter, o quello apparentemente innocuo del vicino dedito alle sue quotidiane occupazioni. Può essere importato da focolai lontani e noti di violenza, o crescere occultato nel deserto sociale di una banlieue. Può essere mirato contro i simboli tradizionali del potere costituito, o colpire con feroce occasionalità e in qualsiasi momento il quotidiano svolgersi della convivenza civile. È un fenomeno polimorfico e cangiante, difficile da prevenire e reprimere, che lascia nell'animo di tutti la paura e l'attesa del suo ripetersi. L'Autrice rileva come ne venga messo in discussione il consolidato paradigma costituzionale della eccezionalità e temporaneità della law of fear. Non potendo più contare sulla cessazione a breve termine dell'emergenza, il giusto equilibrio tra il sacrificio alle libertà e il guadagno alla sicurezza diventa più difficile da individuare. Una valutazione errata per eccesso della minaccia può riportare nella legislazione reati di pericolo in astratto, valutazioni legali tipiche e presunzioni di pericolosità per tipo d’autore. L'Autrice coglie nella recente esperienza italiana e comunitaria segnali in tal senso, unitamente alla mancata richiesta da parte del giudice delle leggi di una più puntuale osservanza della proporzionalità, della precauzionalità e del nucleo essenziale dei diritti. Anche osservando il tentativo francese di costituzionalizzare l’état d’urgence, si conclude che per difendere lo stato di diritto da un’emergenza distruttiva è possibile, ma non indispensabile, inserire in Costituzione per via di |